A chi, in azienda, assume l’incarico di addetto al primo soccorso ed è in possesso di un attestato in scadenza. L’aggiornamento è previsto ogni 3 anni. Si rivolge ad aziende dei gruppi B e C.
Classificazione delle aziende Secondo l’art. 1 del decreto 15 luglio 2003 n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, le aziende sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
• aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’art. 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320; aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
• aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
• aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B:
• aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C:
• aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.