A chi, in azienda, assume l’incarico di addetto alla lotta antincendio in attività non comprese nei livelli 2 e 3 e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di insorgenza e sviluppo di focolai e non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. L’aggiornamento deve essere svolto ogni 5 anni.